A cura di Daniele Zicca.
Quest’anno, probabilmente, ci sarà la tanto invocata riforma previdenziale che gli italiani attendono da oltre un decennio, in sostituzione della légge Fornero. Per far in modo che le nuove norme siano valide dal 1.1.2024, è fondamentale che la legge sia approvata entro l’estate attraverso una procedura autonoma separata dalla légge di Bilancio, in modo da consentire all’INPS di diramare le circolari esplicative.
Per il 2023, invece, il Governo in ambito previdenziale è intervenuto in maniera molto limitata, includendo le misure nella legge di Bilancio approvata a fine anno. Una delle poche novità riguarda la “Quota 103” (41 anni contributi + 62 di età), valida per il solo 2023. Per eludere la Legge Fornero (che prevede pensione a 67 anni e almeno 20 di contributi, oppure con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne), la legge di Bilancio 2023 ha introdotto questo nuovo meccanismo per l’uscita anticipata.
Anche Quota 103, come Quota 100 e Quota 102, si congura come una pensione anticipata con requisiti in deroga rispetto alle condizioni previste per i trattamenti ordinari della legge Fornero. Va precisato che gli iscritti a due
o più gestioni previdenziali hanno la possibilità di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse
gestioni amministrate dall’Inps.
Andando più nel vivo di questa misura, i lavoratori che hanno maturato i requisiti previsti dalla legge entro il 31 dicembre 2022 potranno riscuotere la pensione a partire dal 1° aprile 2023, e nel caso siano dipendenti pubblici dal 1° agosto. Coloro i quali li raggiungeranno dal 1° gennaio, avranno il primo assegno pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione, mentre per gli statali rimane inalterata la nestra (periodo di attesa) di sei mesi previa presentazione della domanda di cessazione dal servizio con un preavviso minimo di 6 mesi.
Fa eccezione alla disciplina del periodo di attesa per la liquidazione della prestazione il personale del comparto
scuola. Esiste infatti un’unica nestra di uscita per i dipendenti della scuola, e quindi non può essere applicata la nestra di attesa di 6 mesi per soddisfare le condizioni per l’uscita dal mondo del lavoro: tutti coloro che avranno diritto alla Quota 103 nel corso del 2023, sia prima che dopo il 1° settembre 2023, potranno essere collocati a riposo il 1° settembre 2023.
Per potersi pensionare in tale data, le domande di cessazione dal servizio dovranno essere presentate entro il 28
febbraio. Per la presentazione della domanda di pensione occorrerà aspettare la circolare dell’INPS, esplicativa delle modalità di presentazione della domanda di pensione Quota 103 e le relative istruzioni, che molto probabilmente arriveranno a breve.
I requisiti per Quota 103, una volta perfezionati in questo 2023, sono cristallizzati: il collocamento a riposo può avvenire in qualsiasi altro momento successivo. L’ammontare della pensione Quota 103 è calcolato senza penalizzazioni, ma non può superare 5 volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente (2.818,70, tenuto conto che il trattamento pensionistico minimo mensile anno 2023, in base alla circolare INPS n. 135 del 22.12.2022, è pari a Euro 563,74).