A cura di Daniele Zicca.
La legge di Bilancio ha prorogato fino al 31dicembre 2023 l’assegno di accompagnamento alla pensione di vecchiaia per le categorie sociali più deboli, uno strumento inizialmente previsto sino al 31.12.2018, e più volte prorogato. L’APE agevolato consiste in un sostegno economico istituito dalla legge di Bilancio 2017, a favore di alcune categorie di lavoratori meritevoli di una particolare tutela, erogato fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia, a condizione di avere 63 anni congiuntamente ad una quota contributiva prestabilita.
Il sostegno economico in questione è pari all’importo della rata mensile della pensione determinata al momento
dell’accesso alla misura, a patto che non superi l’importo massimo mensile di 1.500 euro lordi. La misura è dedicata agli iscritti presso l’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, ai fondi ad essa
esclusivi o sostitutivi, le gestioni speciali dei lavoratori autonomi e la gestione separata dell’Inps, quindi è riferita tanto ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, che agli autonomi e ai parasubordinati, con l’unica esclusione dei liberi professionisti iscritti ad ordini e collegi.
Beneficiari possono essere i residenti in Italia, che non siano titolari di alcun trattamento pensionistico diretto e siano o disoccupati, o caregivers, o invalidi civili o che abbiano effettuato lavori gravosi. I disoccupati devono avere almeno 63 anni di età e 30 anni di contribuzione e si trovino in tale stato per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’àmbito della procedura di conciliazione obbligatoria ed abbiano
esaurito completamente la prestazione di disoccupazione loro dovuta.
Per i Caregivers i requisiti sono almeno 63 anni di età e 30 anni di contribuzione e, al momento dell’istanza, assistere da almeno sei mesi, il coniuge, la persona in unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104.
Sono inclusi anche i soggetti che assistono un parente o un affine di secondo grado convivente, a condizione che i
genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto settanta anni o abbiano
patologie invalidanti o siano deceduti o comunque assenti. Accedono alla misura gli Invalidi Civili in possesso di almeno 63 anni di età e 30 anni di contribuzione, riconosciuti invalidi civili di grado almeno pari al 74 per cento.
I dipendenti con almeno 63 anni di età e 36 anni di contribuzione (ridotta a 32 anni per alcune speciche categorie) che, alla data di presentazione della domanda di accesso all’Ape sociale, abbiano svolto una o più delle professioni contenute nell’Allegato n. 3 alla legge n. 234/2021 per almeno sei anni negli ultimi sette oppure per almeno sette anni negli ultimi dieci, possono beneciare di questo sussidio.
Ai fini del conseguimento del requisito contributivo minimo (30/32/36 anni a seconda dei casi su elencati) non hanno rilievo eventuali incrementi di cui l’instante potrebbe godere all’atto del pensionamento. Per le lavoratrici è prevista un abbuono di contributi nella misura pari a 12 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni. I lavoratori che perfezionano i requisiti nel 2023 devono produrre l’istanza di verifica entro tre finestre temporali: al 31 marzo (istanza tempestiva); tra il 1° aprile e di il 15 luglio (istanza intermedia) o tra il 16 luglio e il 30 Novembre (istanza tardiva).