A cura di Daniele Zicca.
La “Legge di Bilancio 2023”, entrata in vigore il 1° gennaio 2023, ha previso in materia pensionistica una misura già presente in passato. Opzione Donna è nata nel 2004 e rinnovata e prorogatamolte volte negli scorsi anni.
L’aumento delle richieste deve fare i conti con il fatto che la Manovra 2023 che ha inserito requisiti più stringenti per accedervi, al punto che, secondo il Corriere della Sera, si passa da una platea di 40 mila potenziali beneficiarie a 5.100 nel triennio 2023-2025, di cui metà nel 2023, vale a dire 2.500 circa.
Viene concessa l’opportunità di acquisire il trattamento pensionistico anticipato definito “Opzione donna” a favore delle lavoratrici che abbiano raggiunto entro il 31/12/2022 un’anzianità contributiva pari almeno a 35 anni e un’anzianità anagrafica di almeno 60 anni.
Già questo requisito anagrafico è stato inasprito rispetto alla misura degli scorsi anni, che prevedeva 58 anni d’età per le lavoratrici del pubblico e 59 per quelle del privato. Una riduzione è stata prevista solo per le madri (si può ridurre il requisito dell’età anagrafica di un anno per ogni figlio e comunque nel limite massimo di 2 anni).
Per accedervi, ancora, è necessario che le lavoratrici siano in possesso anche di uno dei seguenti requisiti:
a) assistere, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (le cosiddette caregiver);
b) avere una riduzione della capacità lavorativa, rilevata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74% (invalide);
c) essere lavoratrici licenziate o dipendenti in imprese per le quali è presenteun tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’art. 1, comma 852, della L. n. 296/2006.
Per queste ultime la riduzione massima di 2 anni del requisito anagrafico di 60 anni si applica a prescindere dal numero di figli. La domanda dovrà essere avanzata direttamente dalle interessate oppure tramite patronato.
Andrà ovviamente indicato a quale profilo di tutela si appartiene (disoccupate, invalide o caregiver). Si potrà procedere direttamente dal sito Inps, entrando tramite Spid, Carta Nazionale dei Servizi o Carta di identità elettronica, seguendo il percorso «Prestazioni e Servizi» e da qui Pensione anticipata «Opzione donna – Domanda».